Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 51/27 del 22.2.2006 è pubblicata la Decisione 2006/129/CE della Commissione del 27 febbraio 2005 che modifica la Decisione 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie concernenti il processo di trattamento termico per concimi.
In base al Regolamento(CE)n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e considerato il carattere rigorose di tali norme, sono state previste misure transitorie per il processo di trattamento termico dei concimi, accordando con decisione 2003/329/CE della Commissione del 12 maggio 2003, agli stabilimenti interessati il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto processi alternativi al trattamento termico entro il 31 dicembre 2005.
Il 7 dicembre 2005 lAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere in materia di trattamento termico dei concimi sulla base del quale la Commissione europea propone di modificare il pertinente capitolo dellallegato VIII al regolamento (CE)n.1774/2002. In attesa dellapplicazione dei nuovi provvedimenti gli Stati membri e gli operatori hanno chiesto alla Commissione stessa di prolungare la validità delle misure transitorie contemplate nella decisione 2003/329/CE, onde evitare perturbazioni degli scambi commerciali.
A tale scopo è stato adottata la nuova Decisione 2006/129/CE del 27 febbraio 2006 con la quale il termine per le misure transitorie viene prorogato al 31 dicembre 2006 consentendo di applicare norme nazionali al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, al Regno dei Paesi Bassi e alla Repubblica di Finlandia, unici paesi interessati alla proroga.
Il 7 dicembre 2005 lAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere in materia di trattamento termico dei concimi sulla base del quale la Commissione europea propone di modificare il pertinente capitolo dellallegato VIII al regolamento (CE)n.1774/2002. In attesa dellapplicazione dei nuovi provvedimenti gli Stati membri e gli operatori hanno chiesto alla Commissione stessa di prolungare la validità delle misure transitorie contemplate nella decisione 2003/329/CE, onde evitare perturbazioni degli scambi commerciali.
A tale scopo è stato adottata la nuova Decisione 2006/129/CE del 27 febbraio 2006 con la quale il termine per le misure transitorie viene prorogato al 31 dicembre 2006 consentendo di applicare norme nazionali al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, al Regno dei Paesi Bassi e alla Repubblica di Finlandia, unici paesi interessati alla proroga.
Fonte: Eur-Lex
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