Prodotti alimentari: definiti i tenori massimi di alcuni contaminanti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 176/6 del 3 luglio 2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 629/2008 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento(CE) N. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

Il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, tra cui metalli quali il piombo, il cadmio e il mercurio.

Poiché è essenziale, nell’interesse della tutela della salute pubblica, mantenere il tenore di tali contaminanti a livelli tali da non suscitare preoccupazioni per la salute, sulla base di nuove informazioni, le buone prassi di agricoltura e di pesca non consentono di mantenere i tenori di piombo, cadmio e mercurio di alcune specie acquatiche e di alcuni funghi a un livello tanto basso quanto richiesto dall’allegato al regolamento(CE) citato.

Elevate concentrazioni di piombo, cadmio e mercurio sono state rilevate in alcuni integratori alimentari, così come definiti all’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari e notificate per mezzo del sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari (RASFF). E’ stato dimostrato che questi integratori alimentari possono contribuire in modo significativo all’esposizione al piombo, al cadmio e al mercurio degli esseri umani.
Ritenendo opportuno modificare i tenori massimi fissati per i sopraccitati contaminanti, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di protezione della salute dei consumatori, è stato adottato il regolamento(CE) n. 629/2008 che modifica il regolamento(CE) n. 1881/2006.

Pertanto il regolamento(CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) nell’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
“3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relative alle flatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili e ai PCB non diossina simili, conformemente alle disposizioni
Della decisione 2006/504/CE della Commissione e della raccomandazione 2006/794/CE della Commissione. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all’EFSA i risultati relativi all’ acrilammide e al furano, conformemente alle disposizioni delle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE e 2007/331/CE.
2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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