Prodotti alimentari e metodi di controllo delle diossine

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003 il Decreto 23 luglio 2003 del Ministro della salute che recepisce la direttiva 2002/69/CE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003, è pubblicato il Decreto 23 luglio 2003 del Ministro della salute, recante il ” Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d’ analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari”. Il decreto ministeriale prevede che il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al decreto stesso. I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di diossine ( PCDD/PCDF) e PCB diossina simili nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalità indicate. I campioni così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. Le conformità al tenore massimo stabilito dal Regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche è determinata in base ai valori riscontrati nelle aliquote. Ricordiamo che il Regolamento (CE) citato è stato adottato dalla Commissione l’ 8 marzo 2001 e definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Per quanto riguarda i metodi di campionamento per il controllo ufficiale, il decreto riporta la Tabella TEF ( Toxic Equivalency Factors) del rischio stabilita dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base delle conclusioni dell’ incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997.Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili e compromettere l’ analisi o la rappresentatività del campione globale.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo