Prodotti alimentari: regolamento UE sugli utensili e contenitori

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 338/4 del 13 novembre 2004 è pubblicato il Regolamento (CE) n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Il principio base del Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 338/4 del 13novembre 2004 – è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto , direttamente o indirettamente,con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Pertanto, i requisiti generali dei materiali e gli oggetti, compresi i materiali “attivi e intelligenti”, intendendo con questa definizione i materiali e gli oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili ,essi non trasferiscano ai prodotti alimentari quelle componenti inaccettabili precedentemente indicate. L’art.4 del Regolamento prevede alcuni requisiti speciali per i materiali e e gli oggetti attivi e intelligenti che possono comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari a condizione che tali modifiche rispettino le disposizioni comunitarie,applicabili ai prodotti alimentari , quali le disposizioni della direttiva 89/107/CEE sugli additivi alimentari e le relative misure di attuazione o ,in mancanza di tali disposizioni, quelle nazionali relative ai prodotti alimentari. I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti devono essere adeguatamente etichettati in modo da indicare che si tratta di materiali o oggetti attivi e/o intelligenti. Nell’allegato 1 del regolamento sono indicati gruppi di materiali o oggetti che,se del caso, le combinazioni di tali materiali o oggetti e oggetti riciclati impiegati nella loro fabbricazione possono essere adottate o modificate misure specifiche, secondo la procedura prevista dagli art.5 e 6 della Decisione 1999/468/CEE. Per quanto riguarda la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo , il ritiro dei prodotti difettosi,le informazioni ai consumatori e l’ attribuzione della responsabilità. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici devono disporre di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso,le sostanze e i prodotti, disciplinati da questo regolamento e dalle relative misure di applicazione,usati nella loro lavorazione. Inoltre, è prevista all’art. 17 un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto. Da precisare che il regolamento entrerà in vigore il 3 dicembre 2004,salvo l’articolo 17 sulla rintracciabilità che invece è applicabile dal 27 ottobre 2006.

Fonte: Eur-Lex

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