UE: applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori nella Comunità

La Commissione europea con il Comunicato COM(2004) 752 definitivo del 16 novembre 2004, ha adottato la Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di un Regolamento che modifica il Regolamento(CEE) n. 1478/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano all’interno della Comunità.

Il 16 novembre 2004, la Commissione europea ha adottato, in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE, la Comunicazione al Parlamento europeo COM(2004) 752 definitivo relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’ adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CEE) n.1408/71 del Consiglio relativo all’ applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomie ai loro familiari che si spostano all’ interno della Comunità e il regolamento (CEE) n.574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.1408/71 (modifiche varie ).
Si legge nell’oggetto della Proposta della Commissione che il regolamento (CEE) n. 1408/71 ed il relativo regolamento di applicazione (CEE) n.574/72 garantiscono il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di tutelare i diritti dei lavoratori che si spostano nell’Unione europea.Il 31 luglio 2003, la Commissione ha presentato la citata proposta di modifica di tali regolamenti, tenendo conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali relativamente a taluni articoli di detti regolamenti. La Commissione intende inoltre tenere conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in particolare della giurisprudenza relativa ai criteri di identificazione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo che sono oggetto di un coordinamento specifico (prestazioni non esportabili se soddisfano i criteri di cui sopra e figurano nell’allegato II bis del regolamento) nonché della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (mantenimento in vigore se soddisfano le condizioni per figurare nell’ allegato III del regolamento). La Commissione ha anche proposto di modificare l’elenco delle diciture incluse nell’allegato II per quanto riguarda le prestazioni relative all’assegno per la cura dei figli, assegno di invalidità e assegno per assistenza ai bambini disabili, assegno di sostentamento per i disabili, assegno per assistenza continua e assegno per assistenza agli invalidi e continua a ritenere che tali misure siano necessarie affinché siano rispettati i criteri della giurisprudenza della Corte e quelli stabiliti dalla posizione comune del 2003 del Consiglio relativa alla proposta di modifiche varie.

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