Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 217/8 dell8 agosto 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/67/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che stabilisce lobbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.(Versione codificata)
Considerando che la direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce lobbligo per gli Stati membri della UE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, è stata a più riprese e in modo sostanziale, ai fini di razionalità e chiarezza il Consiglio europeo ha ritenuto opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva, adottando la direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006.
Larticolo 1 della versione codificata adottata della direttiva, stabilisce che gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrativamente appropriate, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 10, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a novanta giorni del consumo interno giornaliero medio dellanno civile precedente di cui allarticolo 4, paragrafo 2, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui allarticolo 2, ovvero a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori daviazione a reazione, del tipo benzina), b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d’aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibile. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.
Insomma, lobiettivo della direttiva è il mantenimento di un livello di sicurezza nellapprovvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, da realizzarsi più efficacemente a livello Comunitario. Infatti, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
La direttiva prevede anche che possono essere costituite , mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al governo dello Stato membro decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale.
Larticolo 1 della versione codificata adottata della direttiva, stabilisce che gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrativamente appropriate, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 10, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a novanta giorni del consumo interno giornaliero medio dellanno civile precedente di cui allarticolo 4, paragrafo 2, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui allarticolo 2, ovvero a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori daviazione a reazione, del tipo benzina), b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d’aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibile. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.
Insomma, lobiettivo della direttiva è il mantenimento di un livello di sicurezza nellapprovvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, da realizzarsi più efficacemente a livello Comunitario. Infatti, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
La direttiva prevede anche che possono essere costituite , mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi/entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al governo dello Stato membro decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale.
Fonte: Eur-Lex
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