Un chiarimento dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas
” Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’ art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79″. E’ con questo titolo che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato la Deliberazione 19 marzo 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002. Infatti, è l’art.2, comma 8, del citato decreto legislativo che definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore è riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni devono garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. La Deliberazione dell’ Autorità intende definire le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore affinchè tali impianti possano avvalersi dei benefici e dei diritti previsti dai decreti legislativi 79/1999 e 164/2000. Infatti gli impianti di cogenerazione contribuiscono alla promozione della concorrenza nell’ attività di generazione elettrica, assicurando un significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantità di energia elettrica e termica e riducendo le conseguenze ambientali negative, a parità di altre condizioni. Le norme per la produzione combinata di energia elettrica e di calore devono favorire soluzioni tecnologiche che comportano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, escludendo soluzioni orientate alla produzione di sola energia elettrica o di sola energia termica per una quota significativa quota nell’anno solare. La Deliberazione dell’Autorità indica con chiarezza quali caratteristiche tecniche deve avere un’impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore.
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