La Gazzetta Ufficiale N. 32 del 8 Febbraio 2006 pubblica il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”
1. Il decreto legislativo n. 30/06 individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e smi. —-
2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II. —– 3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. —– 4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano:
la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi
o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero. —– Art. 2: Art. 2.
Liberta’ professionale. 1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.
(omissis)
(Dirres)
2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II. —– 3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. —– 4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano:
la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi
o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero. —– Art. 2: Art. 2.
Liberta’ professionale. 1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.
(omissis)
(Dirres)
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