Programma europeo “Frutta nelle scuole”: modalità di applicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 94/38 dell’8 aprile 2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 228/2009 della Commissione del 7 aprile 2009 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 124/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura,ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da essere derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma “Frutta nelle scuole”.

Il Regolamento(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, stabilisce l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in seguito modificato dal regolamento(CE) n. 13/2009 del Consiglio.

Per assicurare una corretta attuazione del programma “Frutta nelle scuole”, gli Stati membri che intendono partecipare al programma,a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto di tale programma istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo di programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.

Come previsto dall’art. 3 del presente regolamento(CE) gli Stati membri che intendono istituire un programma “Frutta nelle scuole” definiscono la strategia di cui all’articolo 103 octies bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1324/2007.
La strategia no contempla i prodotti enumerati nell’allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità di sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Nell’allegato II del presente regolamento figura la ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per lo Stato membro, stabilita in base ai criteri di cui all’articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento n. 1234/2007. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se l’allegato II continua ad essere compatibile con i suddetti criteri.

Gli aiuti comunitari riservati agli Stati membri che non hanno notificato la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha inizio il periodo indicato nel paragrafo 1, o che hanno richiesto solo parte della quota loro assegnata inizialmente, sono ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che abbiano comunicato alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1,la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore degli aiuti comunitari ad essi inizialmente attribuiti.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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