Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 276/1 del 20 ottobre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013).

La risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea: l’Europa e lo spazio ha sottolineato la necessità di individuare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell’UE per la politica spaziale europea, al fine di integrare gli stanziamenti del settimo programma quadro della Comunità europea per l’attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (“il settimo programma quadro”), in modo da consentire ai diversi attori economici di pianificare le loro azioni a medio e lungo termine, e ha evidenziato che il nuovo quadro finanziario avrebbe dovuto contemplare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell’Unione per realizzare investimenti dell’Unione a lungo termine nella ricerca spaziale e a favore del funzionamento di applicazioni spaziali sostenibili al servizio dell’Unione e dei suoi cittadini.

Il monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES) è stata un’iniziativa nel settore del monitoraggio della terra guidata dall’Unione e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l’Agenzia spaziale europea (ESA). Tale iniziativa h lo scopo primario di fornire, sotto il controllo dell’Unione, servizi formativi che consentano l’accesso a dati e informazioni precisi in materia ambientale e di sicurezza e che rispondano alle esigenze di un ampio ventaglio di utenti. In tal modo, il GMES dovrebbe favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell’osservazione della terra: Il GMES dovrebbe essere, tra l’altro, uno strumento di primo piano per sostenere la biodiversità, la gestione degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione del programma GMES e l’attuazione della sua fase iniziale di operatività, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la fase iniziale di operatività del GMES comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una forniture coordinata di servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata a livello dell’Unione, e può dunque, a causa dell’entità dell’azione, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in particolare per quanto attiene al ruolo della Commissione europea quale coordinatore delle attività nazionali.

Infatti, come previsto dall’articolo 4 del presente Regolamento(UE), la “Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, tra cui figura il GEOS (Sistema per l’osservazione globale della terra), sviluppato nel quadro del gruppo d’osservazione della terra (GEO).
L’esecuzione e il funzionamento del GMES sono basati su partenariati tra l’Unione e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. I contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell’Unione e internazionale sono coordinati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 5”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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