Programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” .

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 77/32 del 23 marzo 2011 è pubblicata la Decisione 2011/177/UE della Commissione del 2 marzo 2011 che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri.

La presente decisione della Commissione, partendo dall’esperienza acquisita dall’avvio del Fondo europeo per i rimpatri, intende chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/458/CE della Commissione stessa in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell’attuazione dei progetti.

Ad esempio, nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato,gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei programmi previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100.000 euro possono essere aggiudicati purchè il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore 5 000 euro non sono soggetti ad obblighi procedurali.

L’Autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.

Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.
Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 12, lettera c) dell’atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all’allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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