Condizioni speciali per l’importazione di animali e prodotti alimentari dal Giapppone.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 80/5 del 26 marzo 2011 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 297/2p011 della Commissione del 25 marzo 2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

L’articolare 53 del regolamento(CE) N. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure d’emergenza a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un Paese terzo qualora il rischio non possa adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

Dopo l’indicente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’q11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcun i prodotti, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione europea ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell’Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce ed i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti. Dato che l’incidente non ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti a test prescritti prima dell’esportazione e che test random siano effettuati all’importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell’intero territorio del Giappone.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l’arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all’articolo 1 del presente regolamento
alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero (denominato PIF) o del PED (punto di entrata designato), almeno due giorni prima dell’arrivo fisico della partita.

Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all’art.2, paragrafo 3, terzo trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2,paragrafo,secondo trattino.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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