Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008 è pubblicato il Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero delle infrastrutture riguardante un Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui allarticolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante : Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria.
Il Decreto, emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, si richiama in particolare allarticolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria), che finanzia, nei comuni di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate nel medesimo articolo 1 e di ampliare lofferta di alloggi sociali indicate al medesimo articolo 1 e di ampliare lofferta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, nel limite di 550 milioni di euro per lanno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e alladattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, allacquisto e alla locazione di alloggi, nonché alleventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo 1 della menzionata legge 8 febbraio 2007,n. 9.
La disponibilità finanziaria pari a euro 543.955.500, destinati al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, è ripartita tra le regioni e le province autonome secondo la tabella Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili sono quelli di cui allelenco Allegato 2.
(LG-FF)
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