Promozione dell’ uso dei biocarburanti nei trasporti

La Direttiva 2003/30/CE dell’ 8 maggio 2003 sulla promozione dell’ uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti è pubblicata sulla G.U.E. L 123/42 del 17 maggio 2003.

La Commissione europea ha stabilito che le percentuali minime di biocarburanti presenti nelle miscele propulsive dei mezzi di trasporto dovranno essere del 2% nel 2005 e del 5,75% entro il 2010. Tali quote minime sono state adottate con la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 8 maggio 2003 sulla promozione dell’ uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 123/42 del 17 maggio 2003. La direttiva sottolinea che un maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al ” Protocollo di Kyoto” e di qualsiasi pacchetto di politiche necessarie per rispettare gli impegni ulteriormente assunti al riguardo. Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti, provenienti dai prodotti agricoli e forestali nonché da residui e rifiuti della silvicoltura e dell’ industria silvicola e agroalimentare, senza escludere altri eventuali carburanti alternativi, incluso il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso (GNC) per uso automobilistico, è uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dall’ energia importata ed influire sul mercato dei carburanti per i trasporti e quindi sulla sicurezza dell’ approvvigionamento energetico nel medio e lungo periodo. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare l’ importanza del rispetto della legislazione comunitaria sulla qualità dei carburanti, le emissioni dei veicoli e la qualità dell’ aria. L’ art. 2 della direttiva elenca quei prodotti che sono da considerarsi “biocarburanti”.

Fonte: Eur-Lex

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