Proposta modificata di direttiva europea sul lavoro temporaneo

E’ stata adottata, il 28 novembre 2002, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’ Unione europea

Con l’ atto COM(2002)701 definitivo del 28 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha reso nota la Proposta modificata di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro temporaneo. Il 20 marzo 2002, la Commissione aveva adottato una proposta di direttiva riguardante ” le condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei” e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 21 marzo 2002. Il 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura, proponendo vari emendamenti, parte dei quali accolti dalla Commissione. Infatti, la proposta modificata contiene due tipi di emendamenti. Innanzitutto, quelli che per motivi di chiarificazione o di precisione mirano a riformulare articoli o a proporre l’ aggiunta di nuove disposizioni. In secondo luogo, quelli che modificano il contenuto e la portata del testo mediante inserimento o soppressione di dispositivi importanti del testo. Come si può valutare, leggendo i due testi messi a confronto la Commissione ha accolto in parte gli emendamenti proposti, come quelli, ad esempio, riguardanti il titolo della direttiva, la precisazione dei legami fra la presente proposta e la direttiva 1999/70 del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, la precisazione che rafforza il principio di sussidiarietà, la riformulazione del campo d’ applicazione per meglio evidenziare il carattere triangolare del lavoro temporaneo, aggiunta della definizione del lavoratore temporaneo, soppressione della definizione di lavoratore comparabile, aggiunta della definizione d’ impresa di lavoro temporaneo, precisazioni in merito al gruppo di lavoratori che non possono essere esclusi dal campo d’ applicazione della direttiva, ed altri. In base agli emendamenti solo in parte citati, è stata quindi riformulata e adottata la proposta modificata che prevede la messa in atto di ” un’ organizzazione del lavoro soddisfacente ed elastica, anche attraverso nuovo forme di flessibilità regolata, che garantiscano un’ adeguata sicurezza e uno statuto professionale più elevato ai lavoratori interessati, rendendo nel contempo compatibili le aspirazioni dei lavoratori e le necessità delle imprese”. La proposta di direttiva modificata è applicabile alle imprese pubbliche e private che esercitano un’ attività economica con o senza fini di lucro, e che operano come imprese di lavoro temporaneo o imprese utilizzatrici.Le finalità della direttiva sono quelle di: – garantire la tutela dei lavoratori temporanei e migliorare la qualità di lavoro temporaneo garantendo il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori temporanei, e riconoscendo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo quali datori di lavoro; – stabilire un quadro adeguato d’ utilizzo del lavoro temporaneo per contribuire alla creazione di posti di lavoro e al buon funzionamento del mercato del lavoro e dell’ occupazione. Ai fini della direttiva, la definizione di “lavoratore temporaneo” viene attribuita ad ” ogni persona che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo al fine di prestare temporaneamente la propria opera presso un’ impresa utilizzatrice sotto la direzione e il controllo della stessa”. Gli Stati membri non possono escludere dal campo d’ applicazione della direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che si tratta di lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o di persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo. I divieti o le restrizioni imposti al ricorso al lavoro temporaneo sono giustificati soltanto da ragioni di interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori temporanei, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro, compresa la prevenzione di potenziali abusi.

Fonte: Eur-Lex

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