Proroga termini materia ambientale: Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n. 216

La G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 pubblica il Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n. 216: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

L’articolo 13 è riferito a Proroga di termini in materia ambientale

La G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 pubblica il Decreto-Legge 29 dicembre 2011 n. 216: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

L’articolo 13 è riferito a Proroga di termini in materia ambientale

———-

Proroga di termini in materia ambientale

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2
dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono sostituite
dalle seguenti: “2 aprile 2012.”

4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “2 luglio 2012”.

5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come
prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31
dicembre 2012.

—————–

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo