Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 293/28 del 9 novembre 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione dell8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia.
La Commissione europea, tenendo presente la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, ha adottato la Decisione dell8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, in quanto alcuni focolai di tale malattia sono stati rilevati in alcune regioni italiane.
La Commissione, nel prendere atto che lItalia ha preso provvedimenti per contrastare tali focolai a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, considerata la natura della malattia e la sua persistenza in alcune regioni dItalia (fatta eccezione per Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia che risultano indenni da tale malattia) occorre, comunque, mantenere la sorveglianza anche nelle regioni riconosciute indenni al fine di individuare la malattia a uno stadio veloce.
Infatti, anche la situazione sanitaria delle regioni che non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini può mettere in pericolo le aziende delle altre regioni italiane in seguito agli scambi di suini vivi. Non è pertanto opportuno trasportare suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altre regioni italiane, tranne qualora provengano da aziende che soddisfano determinate condizioni.
La Commissione, nel prendere atto che lItalia ha preso provvedimenti per contrastare tali focolai a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, considerata la natura della malattia e la sua persistenza in alcune regioni dItalia (fatta eccezione per Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia che risultano indenni da tale malattia) occorre, comunque, mantenere la sorveglianza anche nelle regioni riconosciute indenni al fine di individuare la malattia a uno stadio veloce.
Infatti, anche la situazione sanitaria delle regioni che non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini può mettere in pericolo le aziende delle altre regioni italiane in seguito agli scambi di suini vivi. Non è pertanto opportuno trasportare suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altre regioni italiane, tranne qualora provengano da aziende che soddisfano determinate condizioni.
Fonte: Eur-Lex
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