Protezione dei lavoratori contro i rischi da vibrazioni

La Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002

Sulla G.U.C.E. L 177/13 del 6 luglio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), che è la sedicesima direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 6 luglio 2005. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava in particolare la Commissione ad elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro. E’ stato quindi necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza. La direttiva, fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’ esposizione a vibrazioni meccaniche.
La direttiva precisa che si intende per:
a) ” vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’ uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) per ” vibrazioni trasmesse al corpo intero “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. I valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’ azione sono indicati all’ art. 3, cioè:
1) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore fissato a 2,5 m/s2.
L ‘ esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato della direttiva, parte A, punto 1.
2) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero l’ esposizione è valutata o misurata in base alle disposizioni dell’allegato, parte B, punto 1, ovvero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda dello scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s 1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
A tali disposizioni generali, la direttiva stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro (identificazione e valutazione dei rischi, disposizioni miranti a escludere o a ridurre l’ esposizione, l’ informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione e partecipazione dei lavoratori) e le disposizioni varie (sorveglianza sanitaria, modifiche tecniche) e, infine le disposizioni finali che richiedono una relazione ogni cinque anni agli Stati membri sull’ applicazione della direttiva.

Fonte: Eur-Lex

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