La Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002
Sulla G.U.C.E. L 177/13 del 6 luglio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), che è la sedicesima direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 6 luglio 2005. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava in particolare la Commissione ad elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro. E’ stato quindi necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza. La direttiva, fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’ esposizione a vibrazioni meccaniche.
La direttiva precisa che si intende per:
a) ” vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’ uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) per ” vibrazioni trasmesse al corpo intero “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. I valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’ azione sono indicati all’ art. 3, cioè:
1) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore fissato a 2,5 m/s2.
L ‘ esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato della direttiva, parte A, punto 1.
2) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero l’ esposizione è valutata o misurata in base alle disposizioni dell’allegato, parte B, punto 1, ovvero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda dello scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s 1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
A tali disposizioni generali, la direttiva stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro (identificazione e valutazione dei rischi, disposizioni miranti a escludere o a ridurre l’ esposizione, l’ informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione e partecipazione dei lavoratori) e le disposizioni varie (sorveglianza sanitaria, modifiche tecniche) e, infine le disposizioni finali che richiedono una relazione ogni cinque anni agli Stati membri sull’ applicazione della direttiva.
La direttiva precisa che si intende per:
a) ” vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’ uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) per ” vibrazioni trasmesse al corpo intero “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. I valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’ azione sono indicati all’ art. 3, cioè:
1) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore fissato a 2,5 m/s2.
L ‘ esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato della direttiva, parte A, punto 1.
2) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero l’ esposizione è valutata o misurata in base alle disposizioni dell’allegato, parte B, punto 1, ovvero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda dello scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s 1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’ azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
A tali disposizioni generali, la direttiva stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro (identificazione e valutazione dei rischi, disposizioni miranti a escludere o a ridurre l’ esposizione, l’ informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione e partecipazione dei lavoratori) e le disposizioni varie (sorveglianza sanitaria, modifiche tecniche) e, infine le disposizioni finali che richiedono una relazione ogni cinque anni agli Stati membri sull’ applicazione della direttiva.
Fonte: Eur-Lex
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