Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2009 è pubblicato il Decreto Legislativo 16 marzo 2009,n. 30 sulla “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.

Il presente decreto legislativo, che attua la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, è stato adottato dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 22 gennaio 2009 e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Il presente decreto si applica ai corsi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all’allegato 1.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il presente decreto, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
a) criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all’aumento dell’inquinamento e per determinare i punti di partenza di dette inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalità per l definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le Regioni adottano gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell’allegato 3.
Ai fini della procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, le Regioni adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell’ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all’allegato 4, punto 4.1.
Le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei derivati dalle attività di monitoraggio, individuano, conformemente all’Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio.
Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all’allegato 3, Parte B, tabella 4.

(LG-SP)

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