Provvedimenti contro l’ emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinanti

Lo prevede la Direttiva 2002/88/CE che modifica la Direttiva 97/68/CE per emissioni prodotte da alcuni motori a combustione interna

Entro l’ 11 agosto 2004, gli Stati membri dovranno adeguarsi alla Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea (G.U.E.) L 35/28 dell’ 11 febbraio 2003- che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità relativi ai provvedimenti da adottare contro l’ emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori a combustione interna destinati all’ installazione su macchine mobili non stradali.La Direttiva 97/68/CE – che ora viene modificata -è stata adottata nel febbraio del 1998 tenendo presente il Programma Auto-Oil II volto ad individuare strategie efficaci sotto il profilo dei costi in grado di soddisfare gli obiettivi di qualità dell’ aria della Comunità. Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione – Analisi del Programma Auto-Oil II – sono necessarie ulteriori misure, in particolare per affrontare le questioni dell’ ozono e delle emissioni di particolato. I recenti lavori sulla definizione di limiti nazionali di emissione hanno dimostrato la necessità di ulteriori provvedimenti atti a garantire il rispetto della qualità dell’ aria fissati nella legislazione comunitaria. Anche se sono stati introdotti standard rigorosi per le emissioni prodotti da veicoli stradali, per i quali è già stato approvato un ulteriore irrigidimento, non altrettanto è stato fatto per gli inquinanti prodotti dalle macchine mobili non stradali, nonostante l’ adozione della direttiva 97/68/CE la quale, comunque, prevede la possibilità di ampliarne l’ ambito di applicazione per includervi in particolare i motori a benzina. Le emissioni prodotte da piccoli motori ad accensione comandata ( motori a benzina) nei vari tipi di macchine contribuiscono sensibilmente ai problemi di qualità dell’ aria già individuati, attuali e futuri, in particolare per quanto concerne la formazione di ozono. Di conseguenza era necessario adottare la nuova direttiva di modifica della direttiva 97/68/CE che comprende una notevole quantità di allegati tra i quali l’ ambito di applicazione, le definizioni, i simboli, la marcatura del motore, abbreviazioni, specifiche e prove, conformità della produzione, parametri per la definizione della famiglia dei motori, scelta del motore capostipite,ecc. Per quanto riguarda i motori ad accensione comandata, la direttiva stabilisce una suddivisione della classe principale S in due categorie : – H-motori per macchine portatili e N-motori per macchine non portatili, dove , ad esempio, la classe/categoria SH:1 (motori portatili) si riferisce a motori aventi una cilindrata < 20 cm3; SH:2 cilindrata ><20 e >50 cm3. Per i motori non portatili, la Classe/categoria SN:1 si riferisce ad una cilindrata < 66; Classe SN:2 cilindrata ><66 e < 100; Classe SN: 3 <>100 e <225; classe SN:4 <>225.La direttiva stabilisce un calendario per le omologazioni che prevede: – successivamente al 1 agosto 2004 perle classi di motori SN:1 ed SN:2; successivamente al 1 agosto 2006 per la classe di motori SN:4; successivamente al 1 agosto 2007 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed SN:3; successivamente al 1 agosto 2008 per le classi di motori SH.3. Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive categorie di motori, ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all’ esportazione in paesi terzi, gli Stati membri consentono l’ immissione sul mercato di motori, già montati o meno su macchine soltanto se esse soddisfano i requisiti della nuova direttiva.

Fonte: Eur-Lex

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