Norme per un regime comune europeo in materia di asilo

Lo prevede la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003

Una politica comune nel settore dell’ asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell’ obiettivo dell’ Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità. Partendo da queste considerazioni, il Consiglio dell’ Unione europea ha adottato la Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’ accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea (G.U.E.) L 31/18 del 6 febbraio 2003. La direttiva, nel rispetto dei principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea ed in particolare l’ applicazione dell’ articolo 1 e dell’ articolo 18 di detta Carta, intende stabilire norme minime relative all’ accoglienza dei richiedenti asilo e costituire un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull’ asilo. Come recita l’ art. 3, la presente direttiva ” si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purchè siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all’ art. 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale. La lettera d) dell’ articolo 2 citato precisa i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purchè essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo, e cioè: i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri; ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla Convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato. Fra le disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza, oltre all’ informazione e alla documentazione, l’ art. 7 della direttiva prevede che i richiedenti asilo ” possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’ area loro assegnata da tale Stato membro. L’ area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’ azione sufficiente a garantire l’ accesso a tutti i benefici della presente direttiva”, tra i quali la scolarizzazione e istruzione dei minori, il lavoro, la formazione professionale, l’ assistenza sanitaria, ecc.

Fonte: Eur-Lex

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