Provvedimenti contro l’emissione di inquinanti gassosi

Sulla G.U. dell’ UE L 275/1 del 20/10/05 è pubblicata la Dir. 2005/55/CE del 28-9-2005 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’ emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’ emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o GPL destinati alla propulsione di veicoli.

Considerando che la direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 ha subito diverse e sostanziali modificazioni al fine di introdurre limiti di emissione di inquinanti più severi, si è reso necessario, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione, adottando la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005. Si deve, infatti, ricordare che la direttiva 88/77/CEE è già stata modificata con la direttiva 91/542/CEE del Consiglio , con la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’ emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’ emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale e con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e con la direttiva 2001/27/CE della Commissione, che ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 88/77/CE. Tali direttive di modifica hanno introdotto disposizioni che, sebbene autonome, sono strettamente collegate alla direttiva 88/77/CE.
Data la necessità che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni in particolare per consentire l’ attuazione, per ogni tipo di veicolo, del sistema d’omologazione CE oggetto della direttiva 70/136/CEE, con l’ adozione della direttiva 2005/55/CE, a decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all’ esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione in circolazione , qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di articolato e l’ opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’ allegato 1, gli Stati membri:
a) cessano di considerare validi, ai fini dell’ articolo7,paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla stessa; e
b) vietano l’immatricolazione, la vendita, l’immissione in circolazione o l’utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e per la vendita o l’ utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas..
A decorrere dal 1° ottobre 2008, invece, valgono le stesse regole per i i veicoli o i motori non conformi ai limiti fissati nella riga B2 dello stesso allegato 1.
A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi e dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

Fonte: Eur-Lex

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