Pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europea, su proposta della Commissione Europea, ha ritenuto opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla sua codificazione.
Alcune direttive, il cui elenco figura allallegato della presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori.
I meccanismi attualmente esistenti per assicurare il rispetto di tali direttive sia a livello nazionale che comunitario non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. Per interessi collettivi si intendono gli interessi che non sono la mera somma degli interessi di singoli lesi da una violazione. Ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione.
Al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, lefficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive di cui trattasi, inclusi i provvedimenti di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzati da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine.
Lapplicazione della presente direttiva fa salva lapplicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nellallegato II, parte B.
Pertanto lapplicazione delle presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti di cui allarticolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nellallegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
(LG-FF)