Il D.Lgs. 12 aprile 2002 n.163 entrerà in vigore il prossimo 1° luglio ed è destinato a divenire il futuro punto di riferimento dell’intera materia dei contratti pubblici.
Il Codice dei contratti pubblici recepisce ed attua nel nostro ordinamento le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, peraltro applicabili nelle parti self-executing già dal 31 gennaio 2006.
Al di là della razionalizzazione e dell’accorpamento di tutta la normativa in materia di contrattualistica pubblica, il codice introduce significative novità destinate ad incidere profondamente sull’intero settore. Oltre alla codifica di istituti già ampiamente commentati, in quanto varati dalle citate direttive europee, come gli accordi quadro, il dialogo competitivo, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche, buona parte degli effetti dirompenti della riforma sono destinati ad essere veicolati dalle disposte abrogazioni, tra le quali sembra fin d’ora opportuno segnalare la normativa relativa agli appalti sotto soglia, ivi compresa quella relativa ad alcuni settori speciali, come ad esempio il settore sanitario.
Rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri il 23 marzo, scompare poi dall’art. 15 il riferimento agli “affidamenti interni”.
Al di là della razionalizzazione e dell’accorpamento di tutta la normativa in materia di contrattualistica pubblica, il codice introduce significative novità destinate ad incidere profondamente sull’intero settore. Oltre alla codifica di istituti già ampiamente commentati, in quanto varati dalle citate direttive europee, come gli accordi quadro, il dialogo competitivo, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche, buona parte degli effetti dirompenti della riforma sono destinati ad essere veicolati dalle disposte abrogazioni, tra le quali sembra fin d’ora opportuno segnalare la normativa relativa agli appalti sotto soglia, ivi compresa quella relativa ad alcuni settori speciali, come ad esempio il settore sanitario.
Rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri il 23 marzo, scompare poi dall’art. 15 il riferimento agli “affidamenti interni”.
(AG)
Fonte: www.itaca.org
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