Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 167/12 del 29-6-2009 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica il regolamento(CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Il regolamento (CE) n. 717/2007 fissa, in via eccezionale e temporanea, dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all’ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all’interno della Comunità. Detto regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

Come previsto dall’articolo 11 del suddetto regolamento, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’andamento dei prezzi all’ingrosso e l dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del 23 settembre 2008 sull’esito della verifica del funzionamento del citato regolamento(CE) n. 717/2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, la Commissione europea h ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento(CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2010.

La Commissione ha inoltre rilevato l’opportunità di ampliare l’ambito di applicazione del citato regolamento per includervi la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming all’interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati del roaming internazionale, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura del roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di SMS e dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore presso i fornitori del paese d’origine, il che limita il gioco della concorrenza.

Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loto competenza non sono in grado do controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Parlamento europeo ed il Consiglio con il presente regolamento hanno ritenuto opportuno estendere la validità del regolamento(CE) n.717/2007 di due anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e lasciando nel contempo tempo sufficiente per lo sviluppo della concorrenza.

Per incentivare e rafforzare durevolmente la concorrenza tra i diversi servizi di roaming, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione verifichino la presenza di discriminazioni tra operatori di grandi e piccole dimensioni, in particolare ai fini del calcolo delle tariffe all’ingrosso.

Secondo il Parlamento europeo e il Consiglio, il presente regolamento dovrebbe aumentare lo scarto tra le tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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