E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009 un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante Programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all’art. 57 del Regolamento REACH)
Si riporta di seguito l’art. 1 del decreto.
“Ambito operativo e risorse disponibili. 1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti» che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH).
2. Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita’ di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s’intendono quelle volte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche’ di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche’ tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi’ generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita’ produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno
il 75% dei costi sia sostenuto nell’ambito delle medesime unita’ produttive.”
“Ambito operativo e risorse disponibili. 1. Al fine di promuovere il rafforzamento della protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi di talune sostanze chimiche, gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti» che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH).
2. Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita’ di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s’intendono quelle volte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche’ di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche’ tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi’ generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 80 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 40 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita’ produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), per i quali almeno
il 75% dei costi sia sostenuto nell’ambito delle medesime unita’ produttive.”
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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