REACH: pubblicato Regolamento su Metodi alternativi a sperimentazione animale. Nuovi Corsi di In-Formazione

REACH – Regolamento sui Metodi di prova alternativi alla sperimentazione animale. Il Regolamento (CE) n. 440/2008 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 142/1 del 31-5-2008.

REACH – Metodi di prova alternativi alla sperimentazione animale
Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 142/1 del 31-5-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 440/2008 del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, ai fini dello svolgimento di test sulle sostanze occorre adottare metodi di prova a livello comunitario qualora tali test siano finalizzati ad acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze.
In particolare, nella concezione dei metodi di prova, il Regolamento tiene conto dei principi finalizzati a rimpiazzare, ridurre e raffinare le tecniche per l’ uso degli animali nelle procedure , in particolare quando diventano disponibili opportuni metodi convalidati per sostituire, ridurre o raffinare la sperimentazione sugli animali.
Dobbiamo ricordare che questo regolamento (CE) della Commissione del 30 maggio 2008 si richiama alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 22 maggio 2008 relativa ai metodi alternativi alla sperimentazione animale nel quadro del regolamento REACH, voluta dal deputato europeo Guido Sacconi che ha mantenuto ferma la richiesta di procedere alla modifica del regolamento per includere i test alternativi nel frattempo convalidati.
In sede di discussione parlamentare, è stato sottolineato che il numero complessivo di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell’ UE è pari a circa 12 milioni e una notevole percentuale di tali animali viene utilizzata per regolare sperimentazione.
Tuttavia, il REACH prevede (Regolamento b(CE) n. 1907/2006) che, per evitare la sperimentazione sugli animali , i test su quelli vertebrati debbano effettuarsi solo in ultima istanza. Più in particolare, per quanto riguarda la tossicità umana, stabilisce che le informazioni siano raccolte, quando possibile, ricorrendo all’ uso di metodi alternativi (come, ad es. metodi in vitro oppure modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività, oppure utilizzando informazioni provenienti da sostanze strutturalmente affini).
Approvando con 508 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astensioni una risoluzione proposta dal deputato Guido Sacconi (PSE,IT), il Parlamento ha sollecitato la Commissione ad avanzare una proposta per il primo adeguamento del regolamento REACH entro la fine del 2008.
Nel corso del dibattito in Aula, Guido Sacconi – che peraltro è stato relatore per il Parlamento europeo in merito al regolamento REACH – ha ricordato che la Commissione ha fornito “riposte interessanti ed impegnative” rispondendo ai dubbi sollevati dal Parlamento e alla sua “ipotizzata contrarietà al regolamento”.
Dunque, con l’adozione del regolamento (CE) del 30 maggio 2008 ha premiato la richiesta del Parlamento europeo di procedere in tempi rapidi alla modifica del precedente regolamento “affinché vengano inclusi i test alternativi che nel frattempo saranno stati completamente convalidati”.
Sacconi ha anche sottolineato che una delle finalità di REACH è diventata proprio la “promozione dei sistemi alternativi a quelli dei test sugli animali” ed ha ricordato che tra pochi giorni “inizierà la prima fase applicativa di REACH – quella della preregistrazione delle sostanze”.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo