“Seveso”: Sentenza , Cassazione Pen. Sez. III n. 8374/2008

La tabella A allegata al D.Lgs 21 settembre 2005 n. 238 (che modificò la tabella del D.Lgs. 334/99) non è “norma extrapenale integratrice del precetto penale”, ma contribuisce bensì a definire l’ambito oggettivo del precetto penale.

Sentenza n. 8374 dell’11 gennaio 2008 – depositata il 25 febbraio 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Amoroso)

La tabella A allegata al D.Lgs 21 settembre 2005 n. 238 (che modificò la tabella del D.Lgs. 334/99 dei prodotti petroliferi da 500 tonnellate a 2500 t) non è “norma extrapenale integratrice del precetto penale”, ma contribuisce bensì a definire l’ambito oggettivo del precetto penale.

Con una interessante pronuncia, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, disciplina dettata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, parzialmente novellato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

In una fattispecie nella quale era stata contestata la violazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 334 del 1999 in relazione agli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. (omessa presentazione della notifica dell’autocertificazione da parte del gestore dello stabilimento ed omessa presentazione alle autorità competenti della scheda idonea ad informare i cittadini e lavoratori sui rischi di incidenti lo stabilmento nonché di omessa redazione del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti con l’allegato programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza), la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria del giudice di merito, ha escluso che la integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. n. 334 del 1999, con l’attuale tabella A, allegata al nuovo D.Lgs. n. 238 del 2005 (tabella contenente l’elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi), possa considerarsi quale norma extrapenale integratrice del precetto penale.

In sostanza, secondo la Corte, la nuova normativa che ha novellato la tabella (nella specie, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7), ha inciso sulla fattispecie penale disegnandone un ambito più ristretto, definendo direttamente l’ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante.

(RP)

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