Testo Unico: in G.U. 2 proroghe dei termini (Decreto Legge)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 il D.L. 3 giugno 2008 n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” anche con riferimento al D.Lgs. 81/2008

Il decreto in oggetto, entrato in vigore il 3 giugno 2008, prevede all’art. 4 comma 2 (“Differimento e proroga di termini“) che “le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.”

Il decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2008.

Le norme fanno riferimento, rispettivamente:

al divieto di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva
Si rileva che il divieto era, comunque, sancito dalla giurisprudenza anche prima che il D.Lgs. 81/2008 intervenisse legislativamente sul punto.

– all’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni;

(AG)

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