Il REACH stabilisce il principio “No data, no market” che prevede, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, l’obbligo di effettuare una registrazione.
Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze che si fabbricano e/o importano qualora si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata all’anno per produttore e/o importatore.
Il compito di gestire le informazioni trasmesse dalle imprese spetta all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
L’invito dell’ECHA, ma anche del Ministero dello Sviluppo Economico italiano (MiSE) è quello di avviare, se non lo si è ancora fatto, le attività per la registrazione.
In particolare il MiSE ha messo a disposizione un opuscolo che molto sinteticamente spiega cos’è il REACH, indica quali sono i soggetti tenuti a registrare, cosa occorre fare per registrare e dove trovare assistenza.
L’ECHA prevede che entro il 31 maggio 2018 saranno registrate circa 25 mila sostanze (tre volte tanto le sostanze registrate sinora), cambierà in modo radicale la dimensione delle aziende che dovranno intraprendere il processo, ci saranno piccoli SIEF ( Forum per lo scambio di informazioni) con quindi un’alta probabilità che un’impresa si trovi da sola a registrare e quindi si debba assumere il ruolo di registrante capofila.
In tal senso riportiamo di seguito una serie di indicazioni fornite dall’ECHA:
1) se dopo l’estate non si è ancora candidato nessun registrante capofila (Lead Registrant – LD) è bene candidarsi per assumere tale ruolo altrimenti non si avrà il tempo necessario per portare a termine la registrazione; inoltre i laboratori che effettuano analisi per il REACH potrebbero in breve raggiungere la loro massima capacità.
2) Consultare le linee guida a disposizione sul sito dell’ECHA ma anche la pagina web “REACH 2018” che aiuta, passo per passo a capire: se l’obbligo di registrazione si applica al caso specifico; come trovare altri registranti; come condividere i dati; valutare rischi e pericoli; sottomettere il dossier di registrazione, etc.
3) Ricordarsi che se si produce/importa sostanze da 1 a 10 ton/anno si potrebbe beneficiare di requisiti di informazione ridotti.