Mentre l’ UE adotta la Decisione Quadro 2003/80/GAI che prevede l’inasprimento delle pene, il Governo italiano presenta un DDL per la “depenalizzazione” dei reati ambientali
Due modi diversi di concepire la tutela dell’ ambiente si stanno contrapponendo, dal punto di vista del diritto penale, tra lUnione europea e il Governo italiano. Infatti, nel momento in cui lUnione europea, ” preoccupata per l’ aumento dei reati contro l’ ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi” , ha adottato la Decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell’ ambiente attraverso il diritto penale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea n. L 29/55 del 5 febbraio 2003, il Governo italiano, evidentemente partendo dal presupposto che l’ ambiente e la salute dei cittadini vengano dopo gli interessi delle lobby’s economiche ( teoria Bush che pur rappresentando il paese a più alto inquinamento del pianeta, non firma il Protocollo di Kyoto) ha presentato,il 14 gennaio 2003, su proposta del Ministro della Giustizia, onorevole ingegner Castelli, un Disegno di legge di riforma del Codice Penale che contiene la ” depenalizzazione” o comunque la revisione di circa 200 reati, molti dei quali di natura ambientale. La stesura di tale proposta di riforma è stata predisposta dalla ” Commissione ministeriale di studio per la riforma del Codice penale ( nota come Commissione Nordio perché presieduta dal noto magistrato veneziano, Carlo Nordio) su incarico dello stesso Ministro Castelli. In particolare, la proposta di modifica del codice penale riguarda lart. 18- Capo II ” Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali” che prevede ipotesi di depenalizzazione di reati ” ambientali”: dalle violazioni in campo edilizio ai reati venatori e tutela della fauna selvatica; dal commercio danimali protetti alla tutela dellozono e del mare; dallinquinamento atmosferico alletichettatura di preparati e sostanze pericolose; dal commercio di prodotti pericolosi, medicine, alla salute. La proposta di ” depenalizzazione” consiste nel commutare alcuni fatti o comportamenti considerati dalla legge come illeciti penali, ossia reati, e di conseguenza puniti con sanzioni penali, in illeciti amministrativi e quindi “puniti” semplicemente con una sanzione amministrativa. Insomma, il contrario di quanto il Consiglio dellUnione europea ha adottato con la Decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003 che considera i reati contro lambiente un problema ” cui sono confrontati tutti gli Stati membri, che dovrebbero pertanto agire di concerto per proteggere lambiente in base al diritto penale”. Il Consiglio dellUE ha ritenuto, dunque, che la presente Decisione quadro, basata sullart. 34 del Trattato dellUnione, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri lobbligo di prevedere sanzioni penali. I reati contro lambiente devono impegnare la responsabilità non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche, stabilendo altresì una competenza giurisdizionale allargata riguardo ai suddetti reati, in modo da evitare che persone fisiche o giuridiche possano sottrarsi al procedimento penale per il semplice fatto che il reato non è stato commesso nel loro territorio. La differenza tra la posizione assunta dallUnione europea appare così clamorosamente in contrasto con la ” depenalizzazione” proposta dal Governo italiano che, se approvata, incoraggerebbe i gravi fenomeni derivanti, ad esempio, dai traffici illeciti di rifiuti, dallinquinamento industriale e da tutti quei ” delitti ambientali” dai quali derivano rilevanti interessi economici, legati spesso alla criminalità organizzata
Fonte: Eur-Lex
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