Nel S.O. n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3-12-2008 è pubblicata il Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 riguardante Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Il presente decreto legislativo disciplina limmissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonché la raccolta , il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio, in linea con la tutela della salute e dellambiente come previsto dalla normativa europea.
Nei prossimi mesi , le imprese produttrici saranno chiamate a creare centri di raccolta da mettere a disposizione dei cittadini, dovranno organizzare sistemi di gestione per gli scarti industriali e dei veicoli, mentre le aziende della distribuzione dovranno garantire il ritiro, nei propri punti dio vendita, di pile e batterie a titolo gratuito: una sola pila non ritirata, o ritirata a pagamento, potrà costare al negoziante 150 euro.
Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 2009 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limmissione sul mercato di:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile e accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dellefficienza , in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo lintero ciclo di vita, nonché favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero sostanze meno i inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, limpiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i squisiti del provvedimento non possono essere immessi sul mercato, in caso contrario le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
Il decreto stabilisce le seguenti scadenze:
-entro il 26 settembre 2009 i produttori di pile e accumulatori (o i terzi che agiscono in loro nome) devono istituire i sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori
-entro il 26 settembre 2012 in Italia deve essere conseguito , anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile e accumulatori portatili pari al 25% dellimmesso sul mercato
-entro il 26 settembre 2016 il tasso di raccolta deve arrivare al 45%.
(LG-SP)
Nei prossimi mesi , le imprese produttrici saranno chiamate a creare centri di raccolta da mettere a disposizione dei cittadini, dovranno organizzare sistemi di gestione per gli scarti industriali e dei veicoli, mentre le aziende della distribuzione dovranno garantire il ritiro, nei propri punti dio vendita, di pile e batterie a titolo gratuito: una sola pila non ritirata, o ritirata a pagamento, potrà costare al negoziante 150 euro.
Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 2009 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limmissione sul mercato di:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile e accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dellefficienza , in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo lintero ciclo di vita, nonché favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero sostanze meno i inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, limpiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i squisiti del provvedimento non possono essere immessi sul mercato, in caso contrario le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
Il decreto stabilisce le seguenti scadenze:
-entro il 26 settembre 2009 i produttori di pile e accumulatori (o i terzi che agiscono in loro nome) devono istituire i sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori
-entro il 26 settembre 2012 in Italia deve essere conseguito , anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile e accumulatori portatili pari al 25% dellimmesso sul mercato
-entro il 26 settembre 2016 il tasso di raccolta deve arrivare al 45%.
(LG-SP)
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