Recepita la direttiva europea sulla qualità dell’aria ambiente.

Nel S.O. n. 217 della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

La direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente disciplina l’intera materia nei Paesi dell’Unione europea e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – che recepisce la direttiva europea “per un’aria più pulita in Europa”- fissa i valori limite e gli o obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, articolato PM10, articolato PM2.5 e l’ozono ed è finalizzato ad assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Razionalizzare le attività di valutazione e di gestione dell qualità dell’aria, attraverso un sistema di acquisizione e di messa a disposizione dei dati e delle i nformazioni secondo canoni di efficienza, efficaci ed economicità, in modo da responsabilizzare tutti i soggetti interessati. Queste le finalità da conseguire attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato.

L’intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare almeno ogni 5 anni, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente.
La zonizzazione è il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente che è condotta utilizzando le stazioni di misurazione.
Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non possono essere utilizzate per le medesime finalità.

I piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo i criteri di efficienza ed efficacia, sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali ree, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o dell’agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.
Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può avvalere del supporto tecnico dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ora ISPRA, e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

E’ prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da un’apposita istruttori risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell’aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.

(LG-FF)

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