Reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 294/20 dell’11-11-2009 è pubblicata la Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tempere il 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe applicarsi alle ordinanze preliminari. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.

Le misure di cui alla presente decisione quadro mirano a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo. Pertanto la presente decisione quadro si prefigge l’obiettivo della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce del preminente obiettivo della protezione dei cittadini in generale nonché del rischio rappresentato per essi dal regime esistente, che prevede due sole alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure rafforzeranno pertanto il diritto dei cittadini rispettosi della legge di vivere in sicurezza.

Le misure previste nella presente decisione quadro mirano inoltre a rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza nell’Unione europea nel suo complesso e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi a o misure cautelari durante un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l’obiettivo della presente decisione quadro è la promozione, ove opportuno, del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare, anche quando, a norma dello Stato membro, la detenzione cautelare non potrebbe essere disposta ab inizio.

La presente Decisione quadro sottolinea che per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa del processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è quindi necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.

Le disposizioni della presente decisione quadro devono applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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