Reclami dei consumatori: l’UE adotta l’armonizzazione dei sistemi di classificazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 136/1 del 2 giugno 2010 è pubblicata la Raccomandazione 20°10/304/UE della Commissione del 12 maggio 2010 relativa all’utilizzo di una metodologia
Armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori.

Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione del 18 novembre 2008 sulla “Pagella dei mercati dei beni al consumo”, ha invitato la Commissione e gli Stati membri a collaborare per conseguire l’armonizzazione dei sistemi di classificazione dei reclami utilizzati dalle autorità competenti e dai relativi servizi di assistenza per i consumatori negli Stati membri e di creare una banca dati a livello UE dei reclami presentati dai consumatori.

Nella sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori, il Parlamento europeo ha invitato tutti gli organi addetti ai reclami ad adottare un metodo di classificazione armonizzato per la classificazione e la notifica dei reclami dei consumatori, come proposto dalla Commissione.

Tra le priorità stabilite dalla comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 “Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace” vi è un migliore monitoraggio dei mercati dei consumatori e delle politiche nazionali a favore dei consumatori, compresa l’elaborazione di uno strumento per il monitoraggio dei reclami dei consumatori.

In base alle considerazioni di cui sopra, è stata adottata la seguente Raccomandazione la quale prevede, in particolare, che:
“Gli organismi incaricati del trattamento dei reclami, segnatamente le autorità per la tutela dei consumatori degli Stati membri, le organizzazioni dei consumatori, le autorità di regolamentazione, gli organi addetti ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, i difensori civici indipendenti insediati da autorità governative, i servizi indipendenti di difesa civica insediati da operatori commerciali e gli organismi di regolamentazione delle imprese sono tenuti ad applicare la presente raccomandazione conformemente ai paragrafi da 2 a 9 e nel rispetto delle eventuali condizioni di riservatezza cui sono assoggettati, in relazione alla pubblicità commerciale indirizzata ai consumatori nonché ai contratti di compravendita o di servizi conclusi tra operatori commerciali e consumatori.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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