Nuovo calcolo del trattamento di “buonuscita” per i pubblici dipendenti.

Il comma 10 dell’articolo 12 (Interventi in materia previdenziale) della Manovra Finanziaria 2010
prevista con il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, indica il nuovo calcolo del trattamento di
“buonuscita” o di “fine servizio” comunque denominato.

Il comma 10 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, esso viene calcolato secondo le regole stabilite dall’art. 2120 c.c.: il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi per mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per retribuzione annua (articolo 2120 c.c., comma 2) si contano tutte le retribuzioni percepite nell’anno non aventi natura occasionale ed esclusi i rimborsi spese.

Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell’anno, è soggetta a una rivalutazione con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi ISTAT. L’aliquota applicabile è pari al 6,91%.

Ferme restando le delucidazioni che perverranno da parte degli organi amministrativi centrali e dalla Funzione Pubblica si possono fissare alcuni principi:
– la regola del nuovo modo di calcolo si applica a partire dal 1° gennaio 2011: ciò del resto è coerente con quanto a suo tempo fu stabilito dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 297/1992, allorquando si trattò di cambiare “regime” nel settore privato;
– nella base di calcolo vanno inserite tutte le retribuzioni non occasionali, sebbene soggette “a sbalzi economici”: quindi, retribuzione, ma anche salario accessorio, legato alla produttività ed alla qualità del lavoro, se si accede alla totale applicazione dell’art. 212 c.c. (come dovrebbe essere), mentre, di regola, non va compreso l’importo erogato per prestazioni di lavoro straordinario;
– ai fini del calcolo dell’indennità vale il principio di cassa relativamente alle somme incassate, atteso che l’art. 2120 c.c. di “corrisposte”: ciò potrebbe portare al calcolo della rivalutazione monetaria che, in via generale, accede alla sorte.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo