Redazione del progetto di gestione degli invasi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004 è pubblicato il Decreto 30 giugno 2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio riguardante i “ Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11maggio1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati nel medesimo decreto legislativo.

L’art. 40 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 prevede, fra l’altro, che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato per la protezione civile. Indipendentemente dal cambiamento generalizzato che il Governo Berlusconi ha voluto dare alla nomenclatura dei vari Ministeri, acquisito il Parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
e vista l’ intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29 aprile 2004, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato emanato il Decreto 30 giugno 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004 –contenente i “ Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi dicui all’art. 40, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”.Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 1°novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazioni alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto stesso e quali norme siano da applicare.Le attività di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualità dell’acqua invasata e del corpo ricettore. Il progetto di gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo parere preventivo dell’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’ invaso e dello sbarramento, è finalizzato a definire il quadro revisionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell’impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell’ invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

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