Le modifiche introdotte non sono numerose, poiché un aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.
Tuttavia, le modifiche introdotte comportano comunque importanti novità:
Sono stati riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);
L’obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, è stato mantenuto;
E’ stata cambiata la denominazione dell’Attestato, che da “Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione Energetica” (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013;
E’ stata recepita la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013 (gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW);
Sono stati definiti i requisiti in base ai quali deve essere riconosciuta la funzione bioclimatica di serre e logge, funzione che consente la loro realizzazione in deroga alle previsioni di qualsiasi strumento urbanistico.