Reg. Piemonte: INFORISK, valutazione Rischio Chimico con il Medico competente

INFORISK Aggiornato modello di valutazione Rischio Chimico.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 e smi e dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose è stata valutata la necessità di una revisione del modello di rischio chimico denominato “Inforisk”.

Tale revisione ha permesso al Gruppo di lavoro “rischio chimico” istituito dalla Regione Piemonte, di apportare alcune significative modifiche al modello di valutazione del rischio chimico, preservandone l’impostazione che ne ha permesso la diffusione e l’utilizzo in ambito di valutazione.

Si è voluto quindi rispondere alla necessità di fornire indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili “sul campo”, per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione del rischio chimico, fornendo così al sistema di prevenzione strumenti adatti ad uniformare il più possibile sull’intero territorio regionale i comportamenti relativi all’applicazione della normativa sul rischio chimico.

Tali metodologie e strumenti potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro e la conseguente valutazione del rischio.
Tuttavia i soggetti che si avvarranno di questo processo di stima del rischio dovranno avere conoscenze specifiche in quanto il processo di quantificazione degli indici e valutativo è in alcuni casi complesso.

Come noto il D.Lgs. 81/08 e smi dispone che la valutazione del rischio sia effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione col responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’art. 41.

L’obbligo di nomina da parte del datore di lavoro (o del dirigente) e la concreta possibilità di partecipazione del medico competente alla valutazione del rischio, diviene quindi effettivo solamente quando deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria.

Per il rischio da agenti chimici riteniamo opportuno che la collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita anche nella fase di avvio del processo valutativo.

La numerosità delle noxae patogene ed il sovrapporsi delle stesse nelle diverse condizioni di lavoro possono determinare, anche nelle piccole aziende, situazioni di notevole complessità, che, per essere efficacemente affrontate, necessitano del contributo delle conoscenze epidemiologiche, tossicologiche ed igienistico-industriali che proprio il medico competente può fornire.

Nel momento in cui la collaborazione del medico competente diviene obbligo, lo stesso deve anche fattivamente partecipare alla:

1. ricerca della possibile sostituzione degli agenti chimici pericolosi e dannosi;
2. predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione;
3. individuazione delle misure organizzative e di prevenzione collettiva;
4. individuazione dei D.P.I
5. definizione delle procedure di Primo Soccorso
6. definizione del programma di informazione e formazione ed eventuale addestramento.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà dimostrare di essere effettivamente correlato ai rischi per la salute e la sicurezza valutati
, tener conto delle eventuali differenze di genere ed età e obbligatoriamente rispondere ai principi ed ai requisiti di efficacia e validità previsti all’art. 39, comma 1, e all’art. 223,
comma 3.

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