Con Decreto n. 1817, del 13/02/2025, della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia sono state aggiornate le “Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia” emanate precedentemente con Decreto Direttore Generale Giunta Regionale n. 5408, del 19 giugno 2012.
Il documento “Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia”, redatto nell’ambito del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia, istituito ai sensi della DGR 6869/2022, aggiorna le precedenti linee guida emanate con Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 19 giugno 2012 – n. 5408.
Le novità in campo normativo, in particolare l’emanazione del D.Lgs. n. 44/2020, e quelle in ambito scientifico di cui si è arricchita la letteratura nell’ultimo decennio, ne hanno, infatti, richiesto un aggiornamento.
A tutela della salute dei lavoratori, si forniscono a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai Medici Competenti, ai medici delle ATS, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile della Lombardia, indirizzi su un tema così delicato ed importante, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore. Le malattie professionali in edilizia si confermano infatti le più numerose tra quelle riconosciute dall’INAIL, nonostante sia nota la sottostima del fenomeno che interessa la totalità dei quadri tecnopatici afferenti tutti i settori produttivi.
Si ricorda che il programma di sorveglianza sanitaria proposto “non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole specifiche situazioni”. Scopo particolare è fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.
Nella redazione del documento è stata posta attenzione alla finalità sia della visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, sia delle visite mediche periodiche mirate a monitorare nel tempo le condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al Medico Competente. Il giudizio di idoneità deve stabilire se il lavoratore sia in grado o meno di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati, in modo che ciò non comporti un rischio per la propria salute e sicurezza. Ciò significa anche conoscere gli stili di vita, le scelte individuali dei lavoratori e indagare la percezione che questi hanno dei rischi per la loro salute. L’espressione della idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività lavorative in ambienti ad alto rischio per la salute, come è il cantiere, rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, anche per la difficoltà connessa all’eventuale reinserimento lavorativo, adeguatamente protetto, del lavoratore con limitazioni per problemi di salute.
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA
Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 19.06.2012 n. 5408
SOMMARIO
Premessa
SEZIONE I
Visita preventiva
Visita ed accertamenti sanitari periodici
Visite di minori, apprendisti e studenti della scuola edile
Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Vaccinazioni
SEZIONE II
Esami integrativi per i lavoratori esposti ad AMIANTO (addetti alla rimozione e bonifica da amianto)
Accertamenti integrativi per i lavoratori esposti a SILICE
Esami integrativi per i lavoratori esposti a IPA (idrocarburi policiclici aromatici: addetti alla stesura di guaine bituminose, asfaltatori, altri esposti)
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono attività in quota in sospensione su funi
SEZIONE III
Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore
Accertamenti sanitari nel caso di cambio di mansione del lavoratore
Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti
Fonte: Regione Lombardia
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