Regolamento comunitario sull’ indice del costo del lavoro

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 69/1 del 13 marzo 2003

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea ( G.U.E.) n. L 69/1 del 13 marzo 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo all’ indice del costo del lavoro. L’ obiettivo del regolamento è la definizione di u quadro comune per l’ elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella comunità. Nell’ ambito statistico, gli indici del costo del lavoro costituiscono, infatti, un elemento essenziale per comprendere il processo inflazionistico e la dinamica del lavoro. Il piano d’ azione relativo alle esigenze statistiche dell’ Unione economica e monetaria, elaborato dalla Commissione europea ( Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea ( BCE), indica come base prioritaria l’ istituzione di una base giuridica per le statistiche congiunturali del costo del lavoro.Il Regolamento precisa che l’ indice del costo del lavoro (ICL) è l’ indice Laspeyres del costo del lavoro per ora lavorata: si tratta di un indice concatenato annualmente e basato su una struttura fissa dell’ attività economica corrispondente al livello della sezione della NACE REV.1, vale a dire la classificazione stabilita dal Regolamento (CEE) n.3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990,relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ( Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione). Ulteriori disaggregazioni delle sezioni NACE REV.1, da includere nella struttura fissa, sono definite a norma dell’ art. 4, paragrafo 1 del presente Regolamento. La formula da utilizzare per il calcolo dell’ ICL figura nell’ allegato al regolamento stesso. Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dal datore di lavoro per l’ impiego della manodopera. Le voci del costo del lavoro e il personale totale impiegato sono definiti in base all’ allegato II, sezioni A e D del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro. I dati per l’ ICL vengono calcolati per la prima volta per il primo trimestre del 2003 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno).

Fonte: Eur-Lex

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