Regolamento del Fondo per l’acquisto della prima casa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto 17 dicembre 2010, n. 256, entrato in vigore dal 18 febbraio 2011, recante il “Regolamento del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e o dei nuclei familiari monogenitoriali”.

Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui dotazione complessiva è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (Art.1).

Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale intermente pubblico, affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:
1. esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
2. corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
3. controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.
Per l’esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, noncè le forme di vigilanza sull’attività del Gestore.
In particolare:
– il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo diretti ve ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
– il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento:
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor+150 punti base per mutui di data superiore a venti anni ed a Euribor+120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S.+150 puniti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S.+120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere superficie superiore a 90 metri quadri.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1962.(art.2).

(LG-FF)

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