Regolamento sulla Parità di Potere d’Acquisto nella Comunità.

Sulla Gazzetta Ufficiale L 336/1 del 20 dicembre 2007 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.

Il Regolamento – che è un testo rilevante ai fini del SEE – parte dal presupposto che per effettuare un confronto del prodotto interno lordo (PIL), in termini di volume tra gli Stati membri dell’UE è esenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto che eliminino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri.

Pertanto, le PPA (Parità di Potere d’Acquisto) comunitarie devono essere calcolate applicando una metodologia armonizzata conforme al regolamento(CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali nella Comunità, che definisce un quadro per l’elaborazione dei conti nazionali negli Stati membri.

Il “campo di applicazione” del regolamento stabilisce, all’articolo 2, che le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità. Inoltre:

-tali informazioni di base includono prezzi, ponderazioni della spesa del PIL e altri dati specificati nell’allegato I.
-La frequenza minima di raccolta dei dati figura nell’allegato I. Una raccolta di dati più frequente è effettuata soltanto in circostanze eccezionali di cui sia dato conto.
-Le PPA sono calcolate con riferimento al prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, denominato “SEC 95”.

Le PPA sono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all’allegato II, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel regolamento (CE) n. 2223/96.

Come indicato nell’allegato I, previ consultazione degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) predisporrà un manuale metodologico che descrive i metodi utilizzati nelle varie fasi di calcolo delle PPA, compresi i metodi per la stima delle informazioni di base e delle parità mancanti. Il manuale metodologico sarà sottoposto a revisione in caso di cambiamenti significativi della metodologia.

Esso può introdurre nuovi metodi nell’intento di migliorare la qualità dei dati, ridurre i costi o alleggerire gli oneri a carico dei fornitori di dati.

Ogni anno entro il 10 novembre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definirà un programma di lavoro annuale per l’anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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