Regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 94/3 del 4 aprile 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 335/2007 della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento(CE)n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

Il Regolamento(CE), approvato il 30 marzo 2007, modifica il regolamento(CE) n. 1702/2003 per evitare confusione e garantire la certezza del diritto in relazione ai punti 21A.173(b) e 21A.184 dell’allegato del citato regolamento, che si riferiscono a particolari specifiche di certificazione
anziché ad apposite specifiche di aeronavigabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1592/2002 contenute nei capitoli H e I della parte 21.
Anche se l’Agenzia era tenuta a determinare prima del 28 marzo 2007, ma che per ragioni di tempo non ha potuto fare, è tuttavia possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello Stato di progettazione come è già avvenuto per la maggior parte degli aeromobili in possesso di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo