Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010 è pubblicato il Decreto 28 settembre 2009 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione concernente le “Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno”.

Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell’Allegato B che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.

Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché, in formato digitale, per l’accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all’art. 4.

Ai fini della produzione, del rilascio, dell’aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonchè delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell’Allegato B del presente decreto.

Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni,e, informato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all’art. 4.

(LG-FF)

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