Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nellAllegato B che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.
Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 1030/2002, nonché, in formato digitale, per laccesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dellart. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui allart. 4.
Ai fini della produzione, del rilascio, dellaggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dellart. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonchè delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nellAllegato B del presente decreto.
Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni,e, informato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui allart. 4.
(LG-FF)