Reintegrazione del lavoratore per trasferimento illegittimo

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione- Sezione lavoro- n. 14142/2002

Il 2 ottobre 2002 è stata depositata in Cancelleria la Sentenza n. 14142, emessa il 16 aprile 2002, dalla Suprema Corte di Cassazione con la quale, applicando l’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha respinto il ricorso della FIAT Auto che aveva reintegrato dei lavoratori, ingiustamente licenziati, affidando loro mansioni penalizzanti e con paga inferiore. Come è dato leggere nella Sentenza stessa, con provvedimento del dicembre 1996 ” la datrice di lavoro aveva assegnato gli attuali ricorrenti ad uno stabilimento diverso da quello di provenienza, così violando l’ articolo 18 citato, con la conseguenza che essi, a differenza dei colleghi appartenenti a quest’ ultimo stabilimento erano stati collocati prima in contratto di solidarietà e poi in cassa integrazione guadagni ed avevano così subito una perdita economica. Tanto esposto, i ricorrenti chiedevano l’ annullamento sia del provvedimento del dicembre 1996 sia delle collocazioni ora dette, nonché la condanna della Spa FIAT a pagare le differenze retributive con rivalutazione ed interessi “. Per la Suprema Corte di Cassazione, il comportamento della società automobilistica torinese non è ammissibile, in quanto ” il lavoratore reintegrato può essere adibito ad altre mansioni purchè equivalenti e retribuite almeno in misura pari alle precedenti”. Alla luce di questo principio, l’ ottemperanza del datore di lavoro all’ ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione del lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie e con il conseguimento della medesima utilità, patrimoniale e non patrimoniale, di cui già fruiva dell’ illegittimo licenziamento ( vedi Cassazione n. 5993/95). Pertanto, la FIAT – cui già il Pretore e il Tribunale di Milano avevano dato torto – non solo dovrà reintegrare i lavoratori ingiustamente licenziati ma dovrà pure pagare loro le differenze retributive relative alle mansioni inferiori in cui erano stati riassunti. Nella Sentenza si afferma, infatti, che ” la possibilità di trasferire da una ad un’ altra unità produttiva in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientra la sostituzione del lavoratore licenziato con altro; tale sostituzione deve ritenersi provvisoria e condizionata alla definitiva reiezione giudiziale dell’ impugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reintegrazione ex articolo 18 citato impone al datore di lavoro, quali che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente occupato ( Cfr. Cassazione n. 3758/87; 77/1998;13727/2000 ). I Giudici della Suprema Corte di Cassazione ricordano, inoltre, che l’ esercizio libero dell’ iniziativa economica, spettante all’ imprenditore ai sensi dell’ articolo 41 della Costituzione non può tradursi in mero arbitrio onde essa va esercitata nei limiti di legge, le cui disposizioni imperative non possono essere dall’ imprenditore né violate né eluse.

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