Requisiti di sicurezza relativi ai prodotti galleggianti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 104/39 del 23 aprile 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 21 aprile 2005 sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, stabilisce, fra l’altro, l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri. Pertanto, conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.
Gli Stati membri e la Commissione, in stretta cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione e previa consultazione degli interessati, hanno identificato nei prodotti galleggianti per il tempo libero da usarsi nell’acqua e sull’acqua un gruppo di prodotti per i quali si dovrebbe elaborare una norma europea sulla base di un mandato da affidarsi a cura della Commissione in forza della citata direttiva 2001/95/CE. Gli articoli galleggianti per il tempo libero così identificati escludono gli articoli galleggianti contemplati dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale e dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto.
I requisiti di sicurezza per gli articoli galleggianti per il tempo libero di cui alla presente Decisione della Commissione del 21 aprile 2005 sono riportati nella parte II dell’allegato dove vengono presi in considerazione i principali rischi correlati a questi prodotti.

Fonte: Eur-Lex

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