Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 62/14 del 9 marzo 2005 è pubblicata la direttiva 2005/23/CE della Commissione dell’ 8 marzo 2005 che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

La citata direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, stabilisce le norme minime si formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizi a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali requisiti si basano sulle norme definite dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia ( convenzione STCW) e dal codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei brevetti e sui servizi di guardia (STCW).La convenzione STCW e il codice STCW sono stati modificati dalle risoluzioni MSC 66(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell’ Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, dalla risoluzione MSC 78(70), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e dalle circolari STCW, 6/Circ.3 e STCW, 6/Circ. 5, con validità decorrente rispettivamente dal 20 maggio 1998 e 26 maggio 2000.Poiché la nuova regola V/3 della convenzione STCW, che è stata aggiunta dalla risoluzione MSC 66(68) precedentemente menzionata, stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro/ro, la Commissione ha adottato la Direttiva 2005/23/CE dell’ 8 marzo 2005 che modifica la direttiva 2001/25/CE, conformandosi al parere del Comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 el Parlamento europeo e del Consiglio.

Fonte: Eur-Lex

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