Requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 110/48 dell’1-5-2009 è pubblicata la Decisione 2009/360/CE della Commissione del 30 aprile 2009 che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

La presente Decisione si richiama alla direttive 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera e).

L’allegato II di tale direttiva elenca una serie di elementi che devono essere inclusi nella caratterizzazione dei rifiuti.
L’obiettivo della caratterizzazione dei rifiuti di estrazione è di ottenere le informazioni utili sui rifiuti da gestire al fine di poterne valutare e monitorare le proprietà, il comportamento e le caratteristiche e di poter pertanto garantirne la gestione a lungo termine in condizioni di sicurezza ambientale. Inoltre, la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbe agevolare l’individuazione delle opzioni di gestione di tali rifiuti e delle relative misure di mitigazione volte a tutelare la salute umana e l’ambiente.

La presente decisione prevede che la caratterizzazione comprenda le seguenti categorie di informazioni di cui all’allegato.
a) informazioni generali;
b) informazioni geologiche generali sul deposito d sfruttare;
c) natura dei rifiuti e trattamento previsto;
d) comportamento geotecnica dei rifiuti;
e) caratteristiche e comportamento geochimica dei rifiuti.
Ai fini della valutazione del comportamento geochimica dei rifiuti deve essere tenuto conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE. Qualora, sulla base di tali criteri, io rifiuti siano considerati “inerti”, sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell’allegato alla presente decisione.
Qualora le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti non siano disponibili, viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati campioni.

I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:
a) la finalità della raccolta dati;
b) il programma delle prove e i requisiti di campionamento;
c) le situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte dello scavo, da nastro trasportatore, da cumulo, dal bacino di decantazione o altre situazioni rilevanti;
d) le procedure e le raccomandazioni riguardanti la quantità, la dimensione, la massa, la descrizione e il trattamento dei campioni.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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