Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs.231/01): Dal caso Thyssen ai reati ambientali e all’Ilva

Pubblichiamo un contributo dell’Avvocato Antonella Ciancio che fa il punto sull’evoluzione della normativa prevista dal D.Lgs. 231/01 a partire dall’estensione ai reati di salute e sicurezza fino all’estensione ai reati ambientali. La diversa sensibilità sociale sui temi della sicurezza e dell’ambiente, le applicazioni giurisprudenziali alla Thyssen e all’ILVA, i reati ambientali-presupposto ai fini del 231.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (D.LGS.231/01): DAL CASO THYSSEN AI REATI AMBIENTALI E ALL’ILVA. Di Antonella Ciancio.

“…Se in principio le disposizioni del d.lgs. 231 regolavano un numero pressoché ristretto di condotte criminose, nel tempo esse hanno conosciuto margini di applicazione sempre più ampi in virtù dell’entrata in vigore di nuove norme (di notevole incidenza modificativa) che hanno ampliato il
novero delle ipotesi di reato presupposto originariamente previste.
La prima significativa modifica al d. lgs. 231 è stata determinata dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 che, attraverso l’introduzione dell’art. 25-septies, ha inserito tra i c.d. reati presupposto, originariamente previsti, le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commesse in violazione delle norme a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
La portata fortemente innovativa del nuovo articolo emerge chiaramente non solo in relazione alla ratio originaria del 231 secondo cui la responsabilità amministrativa dell’ente poteva configurarsi esclusivamente in presenza di comportamenti illeciti di natura volontaria (dolosa) e non anche colposa, ma anche in relazione all’inclusione tra le fonti della suddetta responsabilità
delle ipotesi di infortunio e malattie da lavoro….
Quale diretto recepimento delle direttive nn. 2008/99/Ce, in materia di reati ambientali, e 2009/123/Ce, in materia di inquinamento provocato da navi, l’art. 25 undecies segna il passaggio verso un’ulteriore espansione dei margini applicativi del 231 e, contestualmente, verso un progressivo e necessario riallineamento dell’ordinamento nazionale ai “dictat” di tutela dell’Unione Europea.
Come per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, la ratio della disciplina sulla responsabilità amministrativa dell’ente per reati ambientali muove dai medesimi presupposti: per invocare l’esonero da responsabilità
amministrativa per le condotte criminose poste in essere da dipendenti o amministratori ad interesse e vantaggio dell’ente, la persona giuridica deve avere predisposto ed adottato un modello organizzativo idoneo a scongiurare la verificazione dell’ illecito ambientale…”

Vai all’articolo completo di Antonella Ciancio disponibile nell’area riservata…

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